Regolamento del baratto amministrativo
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Descrizione
L’art. 24 della legge n. 164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Inoltre la norma prevede l’esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. L’art. 190 (“Baratto amministrativo”) del D.Lgs. n.50 del 18/4/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.
Il presente Regolamento fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi meglio esplicitati al suddetto art.1. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e disciplinati nel successivo art.5. Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art.1 del presente Regolamento in luogo del pagamento integrale o parziale del tributo comunale, offrendo al Comune e, quindi, alla Comunità, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti, dai collaboratori comunali e dagli appaltatori.